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L'Unione Europea ha dato il via libera alle nuove misure fiscali introdotte dalla riforma del Terzo settore e destinate all'economia sociale italiana. Questo è stato reso noto dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al completamento dell’iter di autorizzazione da parte della Commissione europea.
Questa approvazione era attesa dal mondo del Terzo settore e rappresenta una svolta normativa e culturale. Grazie a questo via libera, gli enti non profit potranno avvalersi, a partire dal 2026, di regole fiscali stabili e coerenti con il quadro europeo sugli aiuti di Stato.
A partire dal 1° gennaio 2026, le misure fiscali introdotte dalla riforma del Terzo Settore in Italia entreranno completamente in vigore. Di seguito si riepilogano le novità più imporanti.
Uno dei cambiamenti più rilevanti sarà l'introduzione di nuovi criteri per stabilire quando un'attività di interesse generale è da considerarsi non commerciale e quando un ente assume natura commerciale nel suo complesso.
Per gli enti del Terzo settore (ETS) diversi dalle imprese sociali, non scatterà alcuna imposizione diretta se svolgono attività di interesse generale dietro corrispettivo, anche realizzando un utile non superiore al 6% annuo, in quanto l'attività resterà non commerciale. Questo principio si basa sul fatto che tali enti devono reinvestire gli utili per finalità collettive e non possono distribuirli
Le imprese sociali godranno per la prima volta di un regime fiscale specifico e disegnato sulle loro caratteristiche Avranno la possibilità di defiscalizzare gli utili destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio
Saranno introdotti due regimi forfettari di tassazione previsti agli articoli 80 e 86 del Codice del Terzo settore. L'articolo 86 in particolare si applicherà ad Associazioni di promozione sociale (Aps) e Organizzazioni di volontariato (Odv) con entrate inferiori a 130mila euro, offrendo misure di favore sia ai fini Iva che delle imposte dirette. Questo regime sostituirà per gli enti associativi il regime fiscale di vantaggio previsto dalla L. 398 del 1991
Cesserà definitivamente di esistere l’anagrafe delle onlus. Le onlus avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per adeguarsi alla normativa del Terzo settore e iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). La mancata iscrizione comporterà la devoluzione del patrimonio
Questi cambiamenti riconoscono il ruolo peculiare del Terzo settore come portatore di interessi collettivi e attuatore del principio costituzionale di sussidiarietà, distinguendolo dalle logiche delle imprese for profit
L'obiettivo è di fornire un quadro fiscale chiaro e stabile per sostenere l'inestimabile valore del lavoro degli enti non profit.
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