Il 28 settembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto correttivo al D.lgs. n. 36/2021.
Trattasi di riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Si segnala che il decreto correttivo, all’art. 1, integrazione dell’art. 6, comma 1, del D.lgs n. 36, allinea la riforma dello sport al Codice del Terzo Settore (D.lgs n. 117/2017).
Altro interessante intervento, riferito all’art. 25 del D.Lgs n. 36, riguarda la disciplina lavoristica, di cui all’articolo 13, avente ad oggetto la definizione del lavoratore sportivo e la disciplina della relativa attività.
Alle figure di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, direttore di gara, preparatore atletico, tesserato e amministrativo gestionale saranno applicabili le nuove norme sul lavoro sportivo.
Nel settore dilettantistico, la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” quando la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali e le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS. Nel computo delle 18 ore non rientra il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
Il compenso derivante da prestazioni di lavoro sportivo, fino a 5.000 euro annui non produrrà né reddito, né obblighi dichiarativi e previdenziali. Al superamento della soglia di 5.000 euro, scatteranno le trattenute previdenziali. Per quelle fiscali, invece, la soglia da superare è fissata in 15.000 euro.
Il Decreto introduce anche un’altra importante novità: fino al 31 dicembre 2027 le aliquote contributive saranno ridotte del 50%.
I premi legati a risultati in competizioni sportive non saranno considerati proventi da lavoro sportivo e sconteranno la ritenuta a titolo di imposta del 20% quale che sia l’importo dei premi medesimi.
Altre prestazioni, quali a titolo esemplificativo custodia, manutenzioni, pulizia, saranno invece soggette alla ordinaria disciplina dei rapporti di lavoro.
Il volontario (in analogia con la disciplina del Terzo Settore) sarà colui che presta gratuitamente la propria opera in favore del sodalizio sportivo, non potrà ricevere compensi e potrà beneficiare esclusivamente del rimborso delle eventuali spese sostenute. Il volontario dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi.
Prossimamente verranno forniti ulteriori aggiornamenti in merito.