Nei giorni scorsi, con decreto firmato dal Capo del Dipartimento per lo Sport, è stato approvato il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, acronimo RAS, ai sensi dell'art 11, D.lgs 39/2021.
Si ricorda che il RAS:
Tra le novità presenti rispetto alla precedente versione si segnala che il punto 2 dell'articolo 2 fa riferimento agli "enti sportivi dilettantistici", dunque con possibilità di iscrizione anche per quei soggetti, già presenti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che, come attività di interesse generale, esercitano l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
Si evidenzia inoltre che insieme alla domanda di iscrizione al RAS può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 e con le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per lo Sport. A tal proposito nel Registro è prevista una sezione dedicata.
Entro 180 giorni dall'iscrizione gli enti sportivi dilettantistici dovranno comunicare al Registro l'avvio "di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa". Per mantenere l'iscrizione al Registro le ASD/SSD dovranno comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno (oppure entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento) i dati riferiti "all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa" svolta dall'ente sportivo dilettantistico.
Altra novità di rilievo è la facoltà data ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro.