Entro il 30 giugno 2023 le imprese che svolgono attività ex art. 2195 del Codice civile, le associazioni, le Onlus, le fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo n. 286/1998, le quali hanno ricevuto dalla Pubblica Amministrazione sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, sia in denaro che in natura superiori a euro 10.000, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, sono tenute ad adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 124 del 2017.
Le modalità attraverso cui assolvere a quanto sopra varia in relazione ai soggetti interessati. Le imprese, tra cui rientrano quei sodalizi sportivi dilettantistici costituiti sotto forma di società di capitali (SSD), di regola, debbono fornire le informazioni e gli importi mediante pubblicazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio.
Nel caso di soggetti esentati dalla predisposizione della nota integrativa in quanto, ai sensi dell'art 2435-bis c.c., redigono il bilancio in forma abbreviata, ovvero non tenuti al deposito in Camera di Commercio, a titolo esemplificativo le ASD, le informazioni e gli importi devono essere pubblicati sul proprio sito internet, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza e per gli enti, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 2/2019, sulla propria pagina facebook.
Le informazioni da fornire, come chiarito dal predetto documento di prassi, sono:
Nel caso di mancato assolvimento è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dell'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione entro 90 giorni dalla contestazione effettuata da parte dell'organo competente. In caso di inadempimento il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della somma.